I finanziamenti postergati rimborsati ai soci non sono ripetibili
Non sono ripetibili i rimborsi dei finanziamenti postergati ex art. 2467 c.c. effettuati in favore dei soci, ferma la responsabilità degli amministratori e l’inefficacia ex art. 164CCII dei pagamenti avvenuti nell’anno anteriore alla domanda di procedura concorsuale. In questo modo ha deciso la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1729 del 15 ottobre 2024.