Avvocati: patto di quota lite invalido se sproporzionato
Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 c.c. e prima dell’entrata in vigore della L. n. 247/2012, è valido solo se il compenso pattuito risulta proporzionato alla complessità della prestazione e non configura una partecipazione indebita dell’avvocato agli interessi economici della lite, nel rispetto dei limiti deontologici e del divieto di cessione dei crediti litigiosi ex art. 1261 c.c. È quanto si legge nell’ordinanza del 29 gennaio 2025 n. 2135 della Cassazione.