Il figlio maggiorenne precario conserva il diritto al mantenimento

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, che abbia riguardo all’età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 11 febbraio 2025, n. 3552.

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