Trasformazione transfrontaliera in entrata: la massima 212 del Consiglio notarile di Milano

Pubblichiamo il commento alla massima n. 212 del Consiglio notarile di Milano: “La relazione di stima del patrimonio della società estera che delibera la trasformazione transfrontaliera con adozione della legge italiana, richiesta dall’art. 13, comma 4, d.lgs. 19/2023, non è necessaria, ai sensi del successivo comma della medesima norma, quando la società trasformanda è soggetta: (i) alle regole di formazione del capitale di cui al titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132 (artt. 44 e seguenti); (ii) a “regole equivalenti”. L’identificazione delle società sub (i) non pone problemi di sorta, in quanto è effettuata sulla base della elencazione contenuta nell’allegato I della citata direttiva, espressamente richiamato dall’art. 44 della medesima (si tratta, com’è noto delle società per azioni, per l’ordinamento italiano, e delle società ad esse corrispondenti, per gli altri Stati membri). L’identificazione delle società sub (ii), invece, richiede l’esame della disciplina applicabile nel paese di provenienza della società trasformanda e la sua qualificazione in termini di “regole equivalenti”, alla luce del criterio stabilito dalla norma italiana sopra menzionata. A tale ultimo riguardo, si deve ritenere che lo scrutinio di “equivalenza” delle norme sulla “formazione del capitale” dello Stato di provenienza abbia ad oggetto le sole regole sulla valutazione dei conferimenti diversi dal denaro e che esso sia rispettato non solo quando le norme sulla valutazione dei conferimenti diversi dal denaro corrispondano a quelle della direttiva, bensì in ogni caso in cui – analogamente a quanto avviene per le s.r.l. italiane – la legge non rimette alla discrezionalità della società e dei soci la valutazione di tali conferimenti, richiedendo invece la stima di un terzo indipendente o l’utilizzo di parametri oggettivi”.

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