Dovere di sicurezza: esente da colpe il datore solo se dimostra cosa ha fatto in positivo

Con l’ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4084 la Corte di cassazione civile ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro per l’esposizione professionale all’amianto e il conseguente decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico. La decisione conferma il principio di equivalenza delle cause ex artt. 40 e 41 c.p. e chiarisce che la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa per la presenza di fattori concorrenti. La pronuncia riafferma altresì l’obbligo datoriale di adottare tutte le misure di prevenzione previste dall’art. 2087 c.c., a prescindere dalla conoscenza scientifica specifica del rischio all’epoca dei fatti.

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