Proposta conciliativa del giudice rifiutata senza motivo: sempre applicabile l’art. 96, co. 3, c.p.c.?
Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo con la sentenza 9 gennaio 2025, n. 90 per la mancata (ed ingiustificata) adesione della parte risultata soccombente alla proposta formulatagli ex art 185 bis c.p.c. ha ritenuto di condannare la stessa ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma, in favore della controparte equitativamente determinata in euro 851,00, pari al valore minimo delle spese processuali maturate dopo detta proposta e precisamente quelle relative alla fase decisionale.