Le Sezioni Unite confermano la validità e l’efficacia esecutiva del mutuo “solutorio”

La sorte dei contratti di mutuo utilizzati per il ripianamento di esposizioni debitorie pregresse presso la stessa banca mutuante (c.d. mutuo “solutorio”) è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, culminato nell’ordinanza del 10 luglio 2024, n. 18903, con cui la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, che ha successivamente assegnato la causa alle Sezioni Unite, la quale ha deciso con la sentenza n. 5841/2025. Le questioni sottoposte all’attenzione delle Sezioni Unite hanno riguardato: la validità del mutuo solutorio, ossia la possibilità di configurare un’effettiva traditio delle somme erogate quando queste siano contestualmente destinate all’estinzione di debiti pregressi. Su questo punto si registra un contrasto giurisprudenziale: un orientamento minoritario nega la sussistenza di un mutuo in senso proprio, anche in presenza di un’espressa accettazione da parte del mutuatario, qualificando invece l’operazione come pactum de non petendo ad tempus; l’eventuale natura di titolo esecutivo del mutuo solutorio, qualora se ne riconosca la validità; la possibilità di estendere le medesime conclusioni al caso in cui il ripianamento delle passività avvenga mediante giroconto operato unilateralmente dalla banca, senza il consenso espresso o atti dispositivi del mutuatario.

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