Azione ex art. 146 L.Fall.: il danno non corrisponde alla differenza dei netti patrimoniali

Dopo la dichiarazione di fallimento, l’art. 146l. fall. consente al curatore di esercitare qualsiasi azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo. Sebbene la norma nulla dica in ordine alla proponibilità dell’azione nei confronti dell’amministratore di fatto, è comunque possibile agire nei confronti di quest’ultimo. Il danno deve essere individuato nella conseguenza immediata e diretta delle violazioni commesse; quindi, con riferimento al concreto pregiudizio che ciascun atto di amministrazione abbia comportato. Tuttavia, laddove la documentazione contabile sia incompleta o la perdita del capitale sociale sia notevolmente anteriore alla dichiarazione di fallimento, è possibile ricorrere al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali. Così ha disposto il Tribunale di Campobasso con la sentenza del 17 marzo 2025, n. 187.

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