Contratto preliminare trascritto? Efficace anche contro i terzi se rispettato il termine di stipula del definitivo

La trascrizione del contratto preliminare avente ad oggetto un immobile spiega effetti diretti anche nei confronti dei terzi e assicura la conoscibilità del negozio concluso tra le parti e, dunque, la sua opponibilità anche a coloro che non hanno preso parte alla sua stipulazione. Ciò implica la possibilità, per le parti, di posticipare il termine originariamente fissato dal contratto preliminare per la stipula del rogito definitivo, ma l’opponibilità ai terzi di tale accordo modificativo si produce solo a condizione che sia rispettato “in ogni caso” il termine di tre anni dalla trascrizione del preliminare e che la proroga della data fissata ab origine per il rogito intervenga prima della scadenza del termine annuale previsto dall’art. 2645 bis, c. 3, c.c. e mediante atto trascritto. È quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7634/2025.

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