Mutuo a tasso variabile e ammortamento francese: nessuna capitalizzazione e piena trasparenza
I principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 in materia di ammortamento alla francese e anatocismo nei mutui a tasso fisso si applicano anche nel caso in cui il tasso convenuto sia variabile. Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, non si configura alcuna capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata, come nel caso del tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, determinato dalla quota capitale ancora dovuta, al netto dell’importo già corrisposto a titolo di rimborso del capitale nelle rate pregresse. Qualora il piano di ammortamento rechi la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del finanziamento, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), nonché della periodicità, del numero e della composizione delle rate di rimborso, con la specifica suddivisione tra quota capitale e quota interessi, non si ravvisa alcuna lesione del principio di trasparenza, poiché il mutuatario dispone di una conoscenza integrale, nei limiti del prevedibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto. Così ha stabilito la Cassazione, con ordinanza n. 7382 del 19 marzo 2025.