Avvocati, sì al praticantato presso un avvocato stabilito in altro Stato Ue
Sono compatibili, con la libera circolazione dei lavoratori, disposizioni nazionali secondo le quali una parte della pratica forense debba obbligatoriamente compiersi sul territorio nazionale allorché un’altra parte di tale periodo può essere compiuta all’estero? La Corte di Giustizia Ue ha risposto al quesito dichiarando che contrasta con l’art. 45TFUE (Libera circolazione dei lavoratori) una normativa nazionale (nella specie, austriaca) che esclude che un praticante avvocato di quello Stato membro (cioè l’Austria) possa svolgere la pratica forense presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro (Germania), sebbene tale avvocato sia iscritto a un Ordine degli avvocati del primo Stato membro (Austria) e le attività effettuate nell’ambito di tale praticantato riguardino il diritto del primo Stato membro (Austria) non consentendo tale normativa ai giuristi interessati di svolgere tale parte del loro praticantato in un altro Stato membro a condizione che essi provino alle autorità nazionali competenti che, così come sarà svolta, essa è idonea ad assicurare loro una formazione e un’esperienza equivalenti a quelle che fornisce un praticantato presso un avvocato stabilito nel primo Stato membro.