Assegno temporaneo figli minori: legittima l’esclusione del titolare permesso soggiorno per richiesta asilo
Con la sentenza n. 40 del 10 aprile 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. n. 79/2021, come convertito, nella parte in cui, dopo avere riconosciuto l’assegno temporaneo per i figli minori, tra gli altri, ai cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, ne esclude il godimento quanto ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, poiché l’assegno temporaneo per i figli minori è una provvidenza di tutela di soggetti fragili, ma non è destinato al soddisfacimento di bisogni essenziali della persona.