Precluse alla commissione giudicatrice attività che non siano di giudizio in senso stretto
È preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione, la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante. Lo stabilisce il Tar Campania, sentenza 2 novembre 2022, n. 6802.
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