Adozione maggiore di età: legittima l’impossibilità di sostituire il cognome dell’adottato
Con la sentenza n. 53 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell’adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, poiché rientra nella tutela dell’identità personale il mantenimento del cognome originario dell’adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il suo segno distintivo.