Responsabilità medica: se la “malasanità” ci colpisce…
Secondo l‘Organizzazione Mondiale della Sanità, “la responsabilità medica è il dovere professionale, legale e morale di prestare servizio ai pazienti in base a standard professionali accettati a livello internazionale“. In altre parole, i medici hanno il dovere di fornire cure mediche appropriate ai propri pazienti e di assicurarsi che essi siano trattati nel modo migliore possibile.
I medici devono essere in grado di fornire cure mediche appropriate ai propri pazienti in base alle proprie conoscenze e competenze. Inoltre, devono essere in grado di valutare correttamente i rischi e i benefici dei trattamenti proposti e di prendere decisioni informate a favore dei propri pazienti. I medici devono inoltre essere in grado di mantenere la confidenzialità dei propri pazienti e devono rispettare i loro diritti. Hanno il dovere di fornire cure mediche appropriate ai propri pazienti, ma questo non significa che i medici siano responsabili per tutti i danni causati ai propri pazienti.
Così inquadrati la professione medica e gli obblighi ad essa inerenti, la responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa. Si ha responsabilità medica ogni qual volta sussista un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
l concetto di responsabilità attiene, dunque, all’obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti dall’illecita condotta, commissiva od omissiva che sia, certamente posta in essere in violazione di una norma.
A seconda dei diversi ambiti operativi della norma stessa può trattarsi di:
- una responsabilità morale, in cui è facile ravvisare la sospensione di principi etici, non meno visibili ma relegati ad un interiore senso valutativo,
- una responsabilità amministrativo-disciplinare, quando sono violati obblighi relativi al servizio prestato, ai doveri d’ufficio o a regole deontologiche con la conseguente comminatoria di sanzioni dell’ente di appartenenza o dell’Ordine Professionale
- una responsabilità giuridica per la violazione di una norma penale o civile.
ll 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. legge Gelli-Bianco) che disciplina fondamentali aspetti del ruolo e delle funzioni del medico; in tema di responsabilità civile, l’art. 7 della citata legge introduce una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l’obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente.
Cosa fare?
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